#Il consiglio degli esperti

Titolare effettivo: come si individua e perché conta prima di aprire un fido

Un bilancio dice quanto vale un'impresa, non chi la controlla. Eppure, prima di concedere un fido o firmare un contratto importante, sapere chi c'è davvero dietro una società è una questione di gestione del rischio a tutti gli effetti, non solo un adempimento. Per banche, professionisti e gli altri soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio, individuare il titolare effettivo fa parte dell'adeguata verifica della clientela. Per tutte le altre imprese è una buona pratica che protegge da frodi, sanzioni internazionali e rischi reputazionali. Vediamo chi è il titolare effettivo, dove si trova il dato oggi, dopo il lungo contenzioso sul Registro, e che cosa fare quando l'informazione non è disponibile.

Chi è il titolare effettivo e perché non coincide con il legale rappresentante

Il titolare effettivo è la persona fisica, o le persone fisiche, a cui è attribuibile in ultima istanza la proprietà o il controllo di un'impresa. È sempre una persona fisica, mai una società.

Il D.Lgs. 231/2007, all'articolo 20, indica tre criteri da applicare in sequenza, passando al successivo solo se il precedente non porta a un risultato: 

  1. la proprietà: è titolare effettivo chi detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% del capitale;
  2. il controllo: se la proprietà non basta, si guarda a chi dispone della maggioranza dei voti in assemblea, di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante o di particolari vincoli contrattuali;
  3. il criterio residuale: se nemmeno così si arriva a un risultato univoco, sono titolari effettivi le persone con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Il legale rappresentante, quindi, è titolare effettivo solo se possiede o controlla la società, oppure quando si arriva al criterio residuale. Chi firma il contratto non è necessariamente chi decide. In una S.r.l. con un socio unico persona fisica al 100% e un amministratore esterno, per esempio, il titolare effettivo è il socio.

Dove si trova il dato oggi, dopo il contenzioso sul Registro

Le società di capitali, le persone giuridiche private e i trust sono tenuti a comunicare il proprio titolare effettivo in un'apposita sezione del Registro delle imprese.Il sistema però è fermo da oltre due anni. Le tappe principali sono queste:

  • a ottobre 2023 il Registro diventa operativo, con l'11 dicembre 2023 come termine per le prime comunicazioni;
  • con l'ordinanza del 17 maggio 2024 il Consiglio di Stato sospende consultazione e accessi, e a ottobre 2024 rinvia la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
  • con la sentenza del 21 maggio 2026, nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, la Corte conferma la compatibilità del modello italiano con il diritto europeo, compreso l'accesso dei privati che dimostrano un legittimo interesse;
  • dal 23 luglio 2026 è in vigore il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122, che recepisce la sesta direttiva antiriciclaggio e riscrive le regole di accesso ai dati.

Nonostante questi passaggi, a ottobre 2026 il Registro resta sospeso in attesa della decisione del Consiglio di Stato: i terzi non possono consultare i dati e le comunicazioni hanno, per ora, carattere facoltativo.Quando il Registro ripartirà, le nuove regole consentiranno di chiedere l'accesso, oltre ad autorità e soggetti obbligati, anche a chi ha un legittimo interesse, comprese le controparti di trattative commerciali, con una richiesta motivata alla Camera di commercio. 

In pratica, oggi il titolare effettivo si ricostruisce da altre fonti: la visura camerale, che per le S.r.l. riporta soci e quote; l'elenco soci che le S.p.A. depositano insieme al bilancio;i patti parasociali, quando sono noti; e soprattutto la dichiarazione della controparte.

Catene societarie ed estero: dove l'informazione si perde

Il caso semplice, un socio persona fisica con la maggioranza delle quote, è anche il meno frequente quando l'esposizione è rilevante. Più spesso il socio è a sua volta una società, e per arrivare alla persona fisica bisogna risalire la catena.

Secondo le indicazioni attuali del Ministero dell'economia, la soglia del 25% si verifica sul capitale della società con cui si ha il rapporto; poi si risale la catena cercando la persona fisica che controlla ciascun socio-società, senza moltiplicare le quote. Se la società A è posseduta al 100% dalla società B, e B è controllata al 60% da una persona fisica, quella persona è titolare effettivo di A. 

Il metodo cambierà dal 10 luglio 2027, quando si applicherà il Regolamento (UE) 2024/1624: la proprietà indiretta si calcolerà moltiplicando le partecipazioni lungo ciascuna catena e sommando i risultati delle diverse catene.Chi imposta oggi una procedura di verifica fa bene a tenerne conto.

L'informazione si perde soprattutto in quattro punti:

  • le società fiduciarie, che intestano quote per conto di un fiduciante non visibile nei registri;
  • i soci esteri, perché i registri degli altri Paesi hanno contenuti, costi e livelli di accesso molto diversi, e in alcune giurisdizioni la compagine sociale non è pubblica;
  • i trust e gli istituti affini, in cui proprietà formale e beneficio economico sono separati per definizione;
  • gli assetti frazionati, senza nessun socio sopra il 25%, dove il controllo può dipendere da patti parasociali non pubblici.

In questi casi la ricostruzione richiede documenti che solo la controparte può fornire. Una catena lunga o opaca non è di per sé un'irregolarità, ma è un elemento di rischio da pesare prima di concedere credito.

Perché serve anche a chi non ha obblighi antiriciclaggio

Un'impresa industriale o commerciale, di norma, non è un soggetto obbligato antiriciclaggio. Sapere chi controlla clienti e fornitori le serve comunque, per almeno quattro ragioni.

  1. Sanzioni internazionali. Le misure restrittive dell'Unione europea vietano a chiunque, non solo alle banche, di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate, direttamente o indirettamente, anche tramite società che queste possiedono o controllano.
  2. Responsabilità dell'ente. Il D.Lgs. 231/2001 include tra i reati presupposto la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio.Conoscere le controparti fa parte di un modello organizzativo credibile.
  3. Rischio di credito. Chi controlla un'impresa ne determina le scelte finanziarie. Due società apparentemente indipendenti possono fare capo alla stessa persona, e quindi cumulare un'esposizione che, sommata, supera quella che si vorrebbe accettare.
  4. Frodi. Società schermo e amministratori di comodo ricorrono spesso nelle frodi commerciali, per esempio negli ordini a credito di imprese create apposta e poi lasciate fallire.

Per un credit manager la domanda «chi c'è dietro?» è quindi complementare a «quanto è solida questa impresa?». Le risposte arrivano da fonti diverse, ma vanno lette insieme, come parte della gestione dei rischi di compliance oltre che di quelli finanziari.

Screening liste sanzioni e persone politicamente esposte

Una volta individuati il titolare effettivo e gli esponenti chiave, occorre verificarli nelle banche dati di compliance. Le verifiche più comuni riguardano:

  • le liste sanzioni dell'Unione europea, delle Nazioni Unite e degli altri Paesi con cui si opera;
  • le persone politicamente esposte (PEP), cioè chi ricopre o ha ricoperto incarichi pubblici rilevanti, insieme ai familiari e alle persone a loro collegate;
  • le notizie negative e i provvedimenti delle autorità, che possono segnalare un rischio reputazionale prima che diventi un problema legale.

Lo screening non è un controllo da fare una volta sola. Le liste cambiano spesso, e una controparte che non presentava criticità all'avvio del rapporto può essere designata mesi dopo. Per questo conviene ripetere le verifiche nel tempo e monitorare i partner con continuità, come si fa con il rischio di credito.

Coface integra queste verifiche nella piattaforma Urba360 grazie alla partnership con LSEG Risk Intelligence. Il modulo di compliance screening e KYC, basato su World-Check One, permette di controllare sanzioni, PEP, provvedimenti e notizie negative sulla stessa piattaforma in cui si consultano score e report. 

Come inserire la verifica nel processo di affidamento

La verifica sul titolare effettivo funziona meglio se diventa una fase fissa della procedura di affidamento di ogni nuovo cliente, proporzionata al rischio. Un processo essenziale prevede cinque passaggi:

  1. raccogliere la visura e, per le S.p.A., l'elenco soci, e chiedere alla controparte una dichiarazione sul titolare effettivo quando la struttura è complessa;
  2. ricostruire la catena di controllo fino alla persona fisica, documentando i passaggi e le fonti usate;
  3. verificare titolare effettivo ed esponenti nelle liste sanzioni, negli elenchi PEP e nelle notizie negative;
  4. valutare il rischio di credito con score e report, considerando anche le altre esposizioni verso lo stesso gruppo;
  5. ripetere i controlli quando cambiano soci o amministratori e, per i clienti con un fido rilevante, a intervalli regolari.

Il livello di approfondimento dei controlli va proporzionato all'importo e alla complessità della struttura: un piccolo cliente italiano con soci persone fisiche non richiede lo stesso lavoro di una catena di holding estere che chiede un fido importante. In entrambi i casi la verifica è parte integrante della gestione del rischio cliente.

FAQ

Cosa fare quando il titolare effettivo non è identificabile?

Prima di tutto bisogna capire perché. Se nessun socio supera il 25% e nessuno controlla la società, si applica il criterio residuale: titolari effettivi sono gli amministratori o chi ha poteri di rappresentanza. Se invece il dato manca per opacità, per esempio per una fiduciaria o un socio estero in un Paese poco trasparente, conviene chiedere documenti alla controparte e, finché la struttura non è chiara, limitare l'esposizione con pagamento anticipato, garanzie o un fido ridotto. I soggetti obbligati antiriciclaggio che non riescono a completare l'adeguata verifica devono astenersi dal rapporto.

Il titolare effettivo è sempre una persona fisica?

Sì. Se il socio rilevante è una società, si risale la catena di controllo fino alla persona fisica che, in ultima istanza, la possiede o la controlla.

Il Registro dei titolari effettivi è consultabile?

A ottobre 2026 no. Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 21 maggio 2026 e l'entrata in vigore del D.Lgs. 122/2026, il Registro resta sospeso in attesa della decisione del Consiglio di Stato. Gli aggiornamenti sono pubblicati sul portale nazionale del titolare effettivo e dalle Camere di commercio.

Le società di persone hanno un titolare effettivo?

Sì, anche se non sono tenute alla comunicazione al Registro, che riguarda le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust. Le società di persone devono comunque fornire le informazioni a banche e professionisti per l'adeguata verifica. 

Scopri la nostra offerta